Storia di Luigia. Vita di un'esposta tra '800 e '900

Inviato da Maurizio Rizzo il Mer, 12/10/2011 - 11:01

Il lavoro che verrà presentato è stato svolto dalla 1EA (a.s. 2010-2011), opzione Economico Sociale del Liceo delle Scienze Umane dell’I.I.S.S. “A. Greppi”. Riguarda la storia di Luigia, una bambina esposta nel 1857.
L’attività didattica è iniziata con la visita al museo dei Martinitt e delle Stelline, ed è proseguita con incontri a scuola con la professoressa Carola Sala, ricercatrice di storia locale. Al museo abbiamo avuto modo di vedere come era strutturato l'edificio quando era utilizzato come orfanotrofio, e come era organizzata la giornata al suo interno.
Durante gli incontri a scuola ci è stato presentato il caso di Luigia. Per documentarci sulla sua vita,la professoressa Carola Sala ci ha fornito delle fonti archivistiche che abbiamo analizzato e i cui dati abbiamo trascritto in schede archivistiche a nostra disposizione.
Ma il lavoro non è terminato qui: in classe ci è stato proposto di assumere il punto di vista di Luigia ormai anziana e di scrivere una lettera a una sua amica emigrata in America. Abbiamo poi lavorato sugli aspetti giuridici connessi alla vita di Luigia.

Il lavoro che segue è il risultato delle nostre attività.

Lettere di Luigia (.zip)
Imbersago,dove si è sposata Luigia.Imbersago,dove si è sposata Luigia.

Sabbioncello,dove ha vissuto con suo marito Alessandro.

“…Ho avuto una vita piena di trambusti ma anche piena di felicità…”

 

“…La mia storia, che è riuscita ad avere un lieto fine…”

 

 

La luigia di ieri il diritto di famiglia oggi.
Adozione
L’adozione è regolata dalla legge 149 emanata nel 2001 modificando la legge184 del 1983.

«L'adozione fa assumere, al minore adottato lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome».
Gli aspiranti adottanti possono dare contemporanea disponibilità sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, indicando un paese straniero specifico.
Generalmente, quando si verifica un abbinamento coppia-minore in una delle due procedure (nazionale o internazionale) l'altra viene sospesa .

Solo in alcuni casi il Tribunale dei minori di competenza può anche permettere alla coppia di concludere l'adozione con entrambe le procedure e questo avviene se vengono proposti ed accettati
dalla coppia due distinti abbinamenti, uno nazionale e uno internazionale.

Requisiti degli adottanti
La Legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti sia per l' adozione nazionale che per quella internazionale. Nel caso di adozione internazionale lo stato estero potrebbe porre criteri
restrittivi rispetto alla legge italiana.
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:
• Gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni e non deve sussistere separazione personale, neppure di fatto. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more-uxorio.
• La differenza di età tra gli adottanti e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno dei due coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni, a patto che sia comunque inferiore ai 55. Inoltre tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne.
• Gli adottanti devono essere in grado di mantenere i minori che intendono adottare e devono essere idonei ad educarli ed istruirli. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
“ Luigia viene abbandonata fuori dall’ospizio di Legnano e poi portata a Milano, alla ruota del brefotrofio Pia Casa di Suora Caterina, dove viene adottata da Giuseppe Valtolina e Sangiorgio Carolina.”
Affido familiare
E' un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo e si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni, di nazionalità italiana o straniera, che si trovano
in situazioni di instabilità familiare.
Grazie all'affido, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta. L'affidamento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell’ottica della tutela dei diritti dell’infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative ed affettive e in grado di rispettare i suoi bisogni con riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.
• In Italia l'affidamento è disciplinato dalla Legge n.184 del 4 maggio 1983 che è stata poi modificata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001

“ Luigia non viene adottata dai coniugi Valtolina, ma viene data loro in affidamento temporaneo perché i genitori naturali potrebbero ripresentarsi e chiedere il ricongiungimento familiare con la figlia.”

Filiazione
In diritto, con il termine figlio naturale si intende il figlio procreato da genitori non uniti tra loro dal vincolo matrimoniale (così come indicato dall'articolo 30 della Costituzione).
In diritto, con il termine figlio legittimo si intende il figlio procreato da genitori uniti dal vincolo del matrimonio.
Matrimonio
Con il termine matrimonio si intende un legame fra due o più persone finalizzato alla formazione di una famiglia.

L'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo afferma:
• Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
• Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

Foto di classe

Progetto della classe 1EA (a.s. 2010-2011) Istituto Greppi
Con la collaborazione del Prof. Pellegrino e della Prof. ssa Perego